Indice
30 GENNAIO dichiarazione stato di emergenza internazionale (OMS)
Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005).
31 GENNAIO delibera del Consiglio dei ministri (emergenza nazionale)
Si dichiara per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato di emergenza per rischio sanitario da patologie virali trasmissibili.
Si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000,00.
23 FEBBRAIO DPCM
Durata: fino al 3 aprile 2020.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione e tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; le autorità competenti sono tenute a adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Sotto i punti principali:
- divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione sia su suolo nazionale che all’estero- sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
- applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
- chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare
- sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata
1 MARZO DPCM
In buona sostanza vengono ribadite le misure prese dal DPCM del 23 febbraio, con alcune nuove spicificazioni.
- divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
- divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1 (aprire il documento ufficiale per vedere gli allegati)
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, e delle scuole di ogni ordine e grado
- sospensione dei viaggi d’istruzione
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità
- chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità
- obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché’ agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale stabiliti dall’azienda sanitaria competente per territorio
- sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità,
Alcune delle seguenti misure non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni. Per vedere quali aprire il documento ufficiale.
4 MARZO DPCM
Ulteriori specifiche e misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
- sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina (permessi gli allenamenti e gli eventi purché chiusi al pubblico)
- i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
- raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità di uscire di casa solo per motivi di necessità
Vengono fornite delle indicazioni igienico-sanitarie rivolte sia a cittadini che a imprese di vario genere per la limitazione alla diffusione del virus:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
8 MARZO DPCM
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio contattando il medico curante
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena (tampone-positivi)
- Resta consentito lo svolgimento dei già menzionati eventi e competizioni sportivi, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza. sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai già menzionati luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti
- sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari,
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
Ribadite le misure igieniche del decreto precedente
9 MARZO DPCM
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Viene cambiato il punto riguardante le manifestazioni e gli eventi sportivi del DPCM dell’8 marzo nel seguente:
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
11 MARZO DPCM
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (aprire il documento ufficiale per vedere gli allegati).
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
- Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione
- le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative
20 MARZO ordinanza del Ministro della Salute
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché’ in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
22 MARZO DPCM
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 (aprire il documento ufficiale per vedere gli allegati)
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute: non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”
25 MARZO DPCM
A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, è sostituito dall’allegato 1 (aprire il documento ufficiale per vedere gli allegati).
31 MARZO circolare del Viminale
Questo è un chiarimento sulle misure da prendere in materia di assembramenti su tutto il territorio nazionale, in seguito ad interpretazioni tanto fantasiose quanto folli da parte delle più disparate autorità locali.
- il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia).
- consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.
- La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
- si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging). E’ considerata attività motoria anche il camminare in prossimità della propria abitazione
- Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
In parte viene subito smentita da Conte in una diretta.
1 APRILE DPCM
8 APRILE DPCM
10 APRILE DPCM
26 APRILE DPCM
Mi scuso verso tutti i lettori che sono arrivati qui cercando informazioni più precise sugli ultimissimi decreti, ma lo stile prolisso di questi ultimi, rispetto a quelli precedenti, e la loro ardua leggibilità mi richiederanno maggiore tempo.
Prossimamente uleriori aggiornamenti,
stay tuned!
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